Sez. 1, Sentenza n. 3714 del 11/08/1977 (Rv. 387370 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - DETERMINAZIONE - CRITERI - VINCOLI SULL'AREA OCCUPATA - IRRILEVANZA - PRINCIPIO DELLA COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - INAPPLICABILITA - LIMITI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - DETERMINAZIONE - CRITERI - VINCOLI SULL'AREA OCCUPATA - IRRILEVANZA - PRINCIPIO DELLA COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - INAPPLICABILITA - LIMITI.*
L'occupazione ultrabiennale del fondo sul quale sia realizzata l'opera pubblica, senza che sia intervenuto il decreto di espropriazione, costituisce un fatto illecito, ed il risarcimento del danno non puo essere pari all'indennita di esproprio, ma, essendo impossibile la restituzione del fondo, per la sua incorporazione all'opera pubblica, deve avvenire secondo le regole generali in tema di responsabilita civile e commisurarsi almeno al valore del bene perduto. Sul calcolo per la liquidazione non puo avere influenza il provvedimento del Provveditorato alle opere pubbliche, che abbia imposto un vincolo all'area, destinandola a costruzione scolastica, in quanto la dichiarazione di pubblica utilita non influisce in genere sulla valutazione dell'indennita di esproprio e non puo a fortiori aver rilievo per il risarcimento del danno per illegittima occupazione; ne puo applicarsi il principio della compensatio lucri cum damno, almeno quando alla parte non occupata del fondo non sia derivato un vantaggio immediato e speciale ai sensi dell'art 41 della legge 25 giugno 1865 n 2359. (Conf 4118/76, mass n 382770; (Conf 1441/75, mass n 375000; (Conf 2290/74, mass n 370678).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 41, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 26/01/1962 num. 17 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)