Sez. 1, Sentenza n. 2076 del 20/05/1977 (Rv. 385800 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - DETERMINAZIONE - VANTAGGI DERIVANTI ALLA PARTE RESIDUA DEL FONDO DELLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - IRRILEVANZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - DETERMINAZIONE - VANTAGGI DERIVANTI ALLA PARTE RESIDUA DEL FONDO DELLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - IRRILEVANZA.*
Il diritto al risarcimento del danno che compete al proprietario del fondo che sia stato illegittimamente occupato e destinato ad opera pubblica non puo soffrire alcuna limitazione in dipendenza dei vantaggi che derivano al fondo residuo dalla realizzazione della opera pubblica (cosiddetto compensatio lucri cum damno), poiche il danno patito dal proprietario spossessato deriva direttamente e immediatamente dal fatto illecito costituito dall'occupazione illegittima, in cio concretandosi ed esaurendosi la fattispecie lesiva del diritto dominicale, mentre il vantaggio, consistente nell'aumento di valore del fondo residuo, deriva dall'esecuzione dell'opera pubblica, ossia da un fatto diverso e successivo rispetto a quello produttivo del danno. (Conf 2718/75, mass n 376710; (Conf 1441/75, mass n 375000; (Conf 2290/74, mass n 370678).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 41, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)