Sez. 2, Sentenza n. 139 del 19/01/1985 (Rv. 438338 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - UTILIZZAZIONE DI PARTI COMUNI E MURI DIVISORI - REALIZZAZIONE DI IMPIANTI AL SERVIZIO ESCLUSIVO DEL SINGOLO CONDOMINO INDISPENSABILI ALL'EFFETTIVA ABITABILITÀ DELLO APPARTAMENTO - RISPETTO DELL'ART. 1102 COD. CIV. E DELLE NORME SULLE DISTANZE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - UTILIZZAZIONE DI PARTI COMUNI E MURI DIVISORI - REALIZZAZIONE DI IMPIANTI AL SERVIZIO ESCLUSIVO DEL SINGOLO CONDOMINO INDISPENSABILI ALL'EFFETTIVA ABITABILITÀ DELLO APPARTAMENTO - RISPETTO DELL'ART. 1102 COD. CIV. E DELLE NORME SULLE DISTANZE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Il principio secondo cui l'utilizzazione di parti comuni e anche di muri divisori dell'edificio condominiale per la realizzazione di impianti al servizio esclusivo dell'appartamento del singolo condomino esige il rispetto sia dell'art. 1102 cod. civ., sia delle norme del codice civile sulle distanze per evitare la violazione dei diritti degli altri condomini sugli immobili di loro esclusiva proprietà, non è applicabile nell'ipotesi di installazione degli impianti che sono indispensabili per una effettiva abitabilità dell'appartamento secondo la evoluzione delle esigenze generali dei cittadini e le moderne concezioni in tema di igiene. (V 3105/81, mass n 413677; (V 5492/78, mass n 395269; (V 1368/77, mass n 385084; (V 661/75, mass n 373993; (V 3757/74, mass n 372263; (V 3133/71, mass nn 354477 e 354478; (Conf 597/80, mass n 403985).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)