Sez. 2, Sentenza n. 3314 del 04/12/1973 (Rv. 367201 - 01)
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - BILANCIO - CONTENUTO - CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DELL'ATTIVO - DISCREZIONALITA - LIMITI - RAGIONEVOLEZZA - INOSSERVANZA - APPROVAZIONE - DELIBERAZIONI - NULLITA - PER ILLICEITA DELL'OGGETTO - DEROGA AI CRITERI DI VALUTAZIONE - SPECIALI RAGIONI - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - BILANCIO - CONTENUTO - CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DELL'ATTIVO - DISCREZIONALITA - LIMITI - RAGIONEVOLEZZA - INOSSERVANZA - APPROVAZIONE - DELIBERAZIONI - NULLITA - PER ILLICEITA DELL'OGGETTO - DEROGA AI CRITERI DI VALUTAZIONE - SPECIALI RAGIONI - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Nella formazione del bilancio delle societa per azioni, la discrezionalita di valutazione degli elementi dell'attivo, non essendo arbitrio, ha un limite, il quale coincide col principio della ragionevolezza, in quanto attribuzioni di valori irragionevoli non possono non apparire artificiose; sicche queste ultime danno senz'altro luogo a bilanci falsi e, conseguentemente, la deliberazione assembleare di approvazione del bilancio e nulla, a norma dell'art 2379 cod civ, 'per illiceita dell'oggettò. Le ragioni che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art 2425 cod civ, sostengono la deroga alle norme dei precedenti commi dello stesso articolo devono essere non solo legittime ma anche 'specialì, ossia suggerite da peculiari esigenze del caso concreto, ed inoltre devono risultare debitamente 'indicate e giustificate nelle relazioni degli amministratori e del collegio sindacalè, essendo cosi espressamente richiesta la Forma scritta.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2379, Cod. Civ. art. 2425
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)