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Sez. 1, Sentenza n. 3373 del 28/07/1977 (Rv. 386927 - 01)

SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - BILANCIO - CONTENUTO - CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - NULLITA - IN GENERE - DISCREZIONE DI VALUTAZIONI DEGLI ELEMENTI ATTIVI - COINCIDENZA CON L'ARBITRIO - ESCLUSIONE - IDENTIFICAZIONE CON LA RAGIONEVOLEZZA - NECESSITA - VALUTAZIONI NON RAGIONEVOLI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1977-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386927-01

SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - BILANCIO - CONTENUTO - CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - NULLITA - IN GENERE - DISCREZIONE DI VALUTAZIONI DEGLI ELEMENTI ATTIVI - COINCIDENZA CON L'ARBITRIO - ESCLUSIONE - IDENTIFICAZIONE CON LA RAGIONEVOLEZZA - NECESSITA - VALUTAZIONI NON RAGIONEVOLI - CONSEGUENZE.*

In ordine al criterio di precisione, che presiede alla materia delle valutazioni di bilancio di cui all'art 2425 cod civ, la discrezione di valutazioni degli elementi attivi, operante all'interno dei criteri legali dettati dalla norma predetta nella formazione dei bilanci delle societa con personalita giuridica, non coincide con l'arbitrio, ma deve identificarsi con la ragionevolezza, con la conseguenza che le valutazioni non ragionevoli determinano bilanci falsi e la relativa deliberazione approvativa e viziata da nullita per illiceita dello oggetto ai sensi dell'art 2379 cod civ. (Conf 3314/73, mass n 367201).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2379, Cod. Civ. art. 2425

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)