Sez. 3, Ordinanza n. 15631 del 03/07/2009 (Rv. 608955 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO | Ordinanza dichiarativa di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti, previa esclusione della necessità dell'accettazione - Natura decisoria - Conseguenze - Appellabilità - Derivante inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 306, comma quarto, cod. proc. civ. con riferimento alla prevista impugnabilità del provvedimento relativo alla liquidazione delle spese.
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO
L'ordinanza con la quale il giudice di merito dichiari estinto il processo per rinuncia agli atti del giudizio, previa esclusione della necessità di un'accettazione delle altre parti, per insussistenza di un loro interesse alla prosecuzione della causa, ha contenuto decisorio quanto alla sussistenza dei presupposti per l'estinzione; ne consegue che essa è impugnabile con l'appello, anche quando l'impugnazione investa soltanto le statuizioni sulle spese, mentre sfugge allo speciale regime di non impugnabilità previsto dall'art. 306, quarto comma, cod. proc. civ. per le ordinanze che si limitano a dichiarare l'estinzione del processo in assenza di contestazioni.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 308
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)