Sez. 2, Ordinanza n. 26210 del 14/12/2009 (Rv. 610533 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO | Compensazione delle spese e non mera liquidazione delle stesse - Controversia sull'esistenza dei presupposti dell'estinzione - Decisione - Ordinanza - Natura di sentenza - Sussistenza - Conseguenze - Impugnazione - Ricorso per cassazione - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO
L'ordinanza con cui il giudice di merito dichiari estinto il processo per rinuncia agli atti del giudizio e disponga la compensazione delle spese di lite anziché la mera liquidazione delle medesime, non limitandosi a prendere atto della rinuncia e dell'accettazione ma risolvendo la controversia sull'esistenza stessa dei presupposti dell'estinzione, ha valore di sentenza, impugnabile con i mezzi ordinari, poiché trattasi di provvedimento assunto nel contrasto delle parti, il quale fuoriesce dal paradigma di cui all'art. 306 cod. proc. civ., che presuppone la concorde accettazione della rinuncia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)