diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3308 del 20/04/1990 (Rv. 466760 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - NOTIFICA ALLA PARTE PERSONALMENTE - INVALIDITÀ - COSTITUZIONE DELLA PARTE - SANATORIA.*
Stato
decisa il 1990-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466760-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - NOTIFICA ALLA PARTE PERSONALMENTE - INVALIDITÀ - COSTITUZIONE DELLA PARTE - SANATORIA.*

La notifica dell'atto riassuntivo alla parte personalmente anziché, come prescritto dagli artt. 170, primo comma, codice procedura civile e 125 disp. Att. Stesso codice, al procuratore costituito, impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale in fase di riassunzione, salvo che il destinatario della medesima si costituisca, verificandosi in tale ultima ipotesi la sanatoria della nullità, per raggiungimento dello scopo cui l'atto era diretto (art. 156, terzo comma, codice procedura civile), anche quando la Costituzione avvenga allo scopo di far valere il vizio. (V 1440/84, mass n 433537; (Conf 153/90, mas n 464820; (Conf 5275/82, mass n 423089; (Conf 241/81, mass n 410651).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 170 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)