Sez. L, Sentenza n. 13997 del 15/06/2007 (Rv. 597673 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE | Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE
La disposizione contenuta nell'art. 420, comma primo, cod. proc. civ., secondo cui le parti possono - se ricorrono gravi motivi - modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice, presuppone che la relativa richiesta concreti una mera "emendatio libelli", che non comporti, cioè, immutazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell'azione e non introduca un tema di indagine completamente nuovo perché concernente presupposti diversi da quelli prospettati con il ricorso introduttivo dell'attore o con la memoria difensiva del convenuto. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell'esposto principio, ha confermato la sentenza impugnata che, con riferimento ad una controversia risarcitoria per omissione del versamento dei contributi previdenziali, aveva ritenuto di non poter considerare, ai fini della ipotetica maturazione del diritto alla pensione INPDAP, la richiesta del ricorrente di ricongiunzione, presso tale Istituto, della contribuzione esistente presso l'INPS, in quanto formulata dopo la proposizione del ricorso ed involgente una questione idonea a modificare i termini originari della causa, alla stessa stregua della richiesta di riscatto del periodo universitario, siccome non dedotta nel ricorso introduttivo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 com. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 com. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)