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Sez. L, Sentenza n. 16262 del 19/08/2004 (Rv. 576768 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE | Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576768-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE

La "mutatio libelli" consiste in una pretesa nuova, diversa da quella originaria, nel senso che di quest'ultima innovi l'oggetto ed introduca nel processo nuovi temi di indagine. Pertanto, l'attore che in un suo atto difensivo, limitandosi a meglio definire giuridicamente la domanda contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, senza alterarne l'oggetto originario, si proponga almeno un parziale soddisfacimento con una richiesta subordinata, attua una mera riduzione del "petitum" originario, che non richiede alcuna autorizzazione del giudice. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato "in parte qua" la decisione di merito che aveva escluso la configurabilità di una "mutatio libelli" nella richiesta di un dipendente delle Poste Italiane S.p.A. di mera declaratoria del proprio diritto a partecipare allo scrutinio preordinato all'attribuzione del beneficio economico denominato P.E.D., dopo che lo stesso aveva inizialmente chiesto l'accertamento del diritto all'attribuzione del beneficio di cui si tratta.)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)