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Sez. 3, Sentenza n. 26479 del 14/03/2007 Ud. (dep. 09/07/2007) Rv. 237132 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Reato di cui all'art.51 bis D.Lgs. n. 22 del 1997 - Omessa bonifica - Natura di condizione obiettiva di punibilità intrinseca - Ragioni.
Stato
decisa il 2007-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237132-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di gestione dei rifiuti, l'omessa bonifica del sito inquinato secondo le cadenze procedimentali disciplinate dall'art. 17 D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 integra una condizione obiettiva di punibilità "intrinseca" a contenuto negativo che incide sull'interesse tutelato dalla fattispecie, in quanto il legislatore ha condizionato la punibilità del reato all'ulteriore condotta omissiva del contravventore il quale, sebbene destinatario di ordinanza di diffida sindacale, non provvede alla bonifica del sito inquinato avendo cagionato l'inquinamento ovvero un pericolo concreto ed attuale di inquinamento. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che ciò si giustifica in quanto il mancato raggiungimento dell'obiettivo della bonifica determina un aggravarsi dell'offesa al bene tutelato dalla norma incriminatrice, già perpetrata dalla condotta di inquinamento).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 bis, Cod. Pen. art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)