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Sez. L, Sentenza n. 109 del 10/01/1987 (Rv. 449896 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - VINCOLO DELLA SUBORDINAZIONE - PECULIARITÀ - ESTREMI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1987-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449896-01

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - VINCOLO DELLA SUBORDINAZIONE - PECULIARITÀ - ESTREMI - CONSEGUENZE.*

Il vincolo della subordinazione, inteso come assoggettamento gerarchico del prestatore d'opera alle direttive del datore di lavoro - vincolo che costituisce il fondamentale criterio distintivo tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, mentre hanno valore di elementi sussidiari la collaborazione, l'assenza di rischio, la natura dell'oggetto della prestazione, la Forma del compenso e l'osservanza di un orario di lavoro - assume nel campo giornalistico una connotazione particolare dovendo intendersi con contenuti attenuati sì da individuarsi soprattutto nell'inserimento continuativo nell'ambito dell'organizzazione della impresa. Pertanto il vincolo suddetto - che prescinde dall'eventuale insussistenza dello status di giornalista - può escludersi solo nel caso in cui siano convenute singole, ancorché continuative, prestazioni in una sorta di successione di incarichi professionali. (V 1087/82, mass n 418960).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)