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Sez. L, Sentenza n. 6512 del 27/06/1990 (Rv. 468035 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - RAPPORTO DEL COLLABORATORE FISSO NON QUOTIDIANO - CARATTERE SUBORDINATO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468035-01

STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - RAPPORTO DEL COLLABORATORE FISSO NON QUOTIDIANO - CARATTERE SUBORDINATO - CONDIZIONI.*

Il rapporto di lavoro giornalistico del collaboratore fisso non quotidiano ha carattere subordinato, a condizione che sussistano i requisiti di cui all'art. 2 del C.C.n.L. di categoria del 1959, reso efficace erga omnes con d.P.R. n. 153 del 1961, consistenti nella continuità della prestazione, intesa come svolgimento di un'attività non occasionale, rivolta ad assicurare le esigenze formative e informative di uno specifico settore, nella responsabilità di un servizio, che implica la sistematica redazione di articoli su specifici argomenti o rubriche; nel vincolo di dipendenza, per effetto del quale l'impegno del collaboratore di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro permane anche negli intervalli fra una prestazione e l'altra. (V 3229/88, mass n 458668; (V 109/87, mass n 449896).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Contr. Coll. 10/01/1959 num. 2, DPR 16/01/1961 num. 153 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)