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Sez. 3, Sentenza n. 3415 del 24/11/1971 (Rv. 354991 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSA - NOZIONE - DANNO CONSEGUENTE ALL'OMISSIONE DELLE CAUTELE NECESSARIE - ART 2050 COD CIV - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1971-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354991-01

RESPONSABILITA CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSA - NOZIONE - DANNO CONSEGUENTE ALL'OMISSIONE DELLE CAUTELE NECESSARIE - ART 2050 COD CIV - APPLICABILITA.*

Ai fini della responsabilita sancita dall'art 2050 cod civ devono ritenersi pericolose, oltre le attivita previste dall'art 46 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, concernente soprattutto la manipolazione e la detenzione di sostanze soggette a scoppio o a incendio, e le attivita prese in considerazione per la prevenzione degli infortuni o la tutela della pubblica incolumita, anche tutte quelle altre che, pur non essendo specificate o disciplinate, abbiano tuttavia una pericolosita intrinseca o comunque dipendente dalle modalita di Esercizio o dai mezzi di lavoro impiegati. La citata norma di cui all'art 2050 trova applicazione non solo in caso di danno conseguente ad Azione, ma anche nell'ipotesi di danno derivato da omissione delle necessarie cautele. (nella specie, e stato ritenuto che anche l'impresa edilizia, per le modalita con la quale viene posta in essere e per i mezzi in essa impiegati, costituisce Esercizio di attivita pericolosa). (Conf 3227'69, mass n 343239; 383'53).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Legge 18/06/1931 num. 773 art. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)