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Sez. 3, Sentenza n. 8304 del 11/11/1987 (Rv. 455897 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ATTIVITÀ EDILIZIA - PERICOLOSITA INTRINSECA O DIPENDENTE DALLA MODALITÀ DI ESERCIZIO O DAI MEZZI DI LAVORO IMPIEGATI - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455897-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ATTIVITÀ EDILIZIA - PERICOLOSITA INTRINSECA O DIPENDENTE DALLA MODALITÀ DI ESERCIZIO O DAI MEZZI DI LAVORO IMPIEGATI - SUSSISTENZA.*

Ai fini della responsabilità sancita dall'art. 2050 cod. civ., debbono essere ritenute pericolose, oltre alle attività previste dall'art. 46 e segg. del T.U. Delle leggi di pubblica sicurezza ed alle attività prese in considerazione per la prevenzione degli infortuni o la tutela dell'incolumità pubblica, anche tutte quelle altre che, pur non essendo specificate o disciplinate, abbiano tuttavia una pericolosità intrinseca o comunque dipendente dalla modalità di Esercizio o dai mezzi di lavoro impegnati, ivi compresa quella edilizia che per le attrezzature, impalcature, ponteggi ecc.) ed i macchinari (escavatrici, betoniere, ruspe ecc.) utilizzati, impone a chi la esercita un Obbligo di particolare prudenza al fine di evitare danni a persone o cose. (Conf 6241/87, mass n 454526; (Conf 3415/71, mass n 354991; (Conf 3227/69, mass n 343239).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)