Sez. L, Sentenza n. 3033 del 29/03/1999 (Rv. 524731 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE | Espressioni contrattuali chiare e dimostrative di una precisa "ratio" - Ricerca di una diversa intenzione da parte del giudice - Inammissibilità - Fattispecie relativa a clausola contrattuale collettiva sull'indennità di presenza e alla operata estensione dal giudice di merito alla convalescenza a casa di deroga prevista per i ricoveri ospedalieri.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE
Nella ricerca della comune intenzione delle parti contraenti, il primo e principale strumento dell'operazione interpretativa è costituito dalle parole ed espressioni del contratto e, qualora queste siano chiare e dimostrino una loro intima ratio, il giudice non può ricercarne una diversa, venendo così a sovrapporre la propria soggettiva opinione all'effettiva volontà dei contraenti. (Nella specie, la disposizione contrattuale collettiva oggetto di interpretazione prevedeva un premio di presenza mensile ai lavoratori presenti tutti i giorni lavorativi, salvo quelli di assenza per infortunio sul lavoro, giornate di sciopero, permessi sindacali, festività e ricoveri ospedalieri; il giudice di merito, con la sentenza annullata dalla S.C. per la violazione del riportato principio, aveva ritenuto la deroga estensibile ai periodi di convalescenza a casa susseguenti ai ricoveri ospedalieri).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)