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Sez. 1, Sentenza n. 9661 del 17/11/2016 Cc. (dep. 27/02/2017) Rv. 270659 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Azione risarcitoria ai sensi dell'art. 35 ter ord. pen. - Competenza funzionale - Magistrato di sorveglianza - Rilevanza della scarcerazione del richiedente nelle more della decisione - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270659-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, la competenza del Magistrato di sorveglianza presuppone lo stato di restrizione del richiedente al momento della proposizione del reclamo ex art. 35 ter ord. pen. e non viene meno in caso di scarcerazione dello stesso nelle more della decisione, trattandosi di competenza di natura funzionale. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di inammissibilità del reclamo fondata sulla sopravvenuta scarcerazione del ricorrente).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 sexies CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 677, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)