Sez. 1, Sentenza n. 51302 del 14/11/2019 Cc. (dep. 19/12/2019) Rv. 277829 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Violazioni dell'art. 3 CEDU - Reclamo al Magistrato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen. - Proponibilità anche da parte di soggetto in detenzione domiciliare - Condizioni - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In materia di rimedi risarcitori conseguenti a violazioni dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, anche chi è sottoposto a detenzione domiciliare può proporre reclamo al Magistrato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen., a condizione che la domanda riguardi pregressi periodi di carcerazione afferenti alla pena in corso di espiazione, giacché il presupposto della legittimazione all'azione compensativa non consiste nell'attualità della detenzione intramuraria, bensì nella condizione restrittiva dell'istante, che non è esclusa dalla sottoposizione del condannato a una misura alternativa alla detenzione.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter com. 1 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter com. 3 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 com. 6 lett. B) CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Legge 11/08/2014 num. 117 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)