Sez. 1, Sentenza n. 44175 del 21/06/2016 Cc. (dep. 18/10/2016) Rv. 268298 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Azione risarcitoria ai sensi dell'art. 35 ter ord. pen. - Condannato in detenzione domiciliare - Competenza - Tribunale civile - Sussistenza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di rimedi risarcitori ex art. 35 ter ord. pen., qualora il condannato abbia terminato di espiare la pena detentiva per essere ammesso alla misura alternativa della detenzione domiciliare, competente a provvedere sulla domanda risarcitoria, riferita ad un pregresso periodo di carcerazione, è il tribunale civile del capoluogo del distretto di residenza dell'istante e non il magistrato di sorveglianza.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 com. 6 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)