Sez. 1, Sentenza n. 36501 del 06/06/2018 Cc. (dep. 30/07/2018) Rv. 273613 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Azione risarcitoria ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen. - Detenuto condannato all'ergastolo - Applicazione della sentenza Corte cost. n. 204 del 21 luglio 2016 - Competenza del magistrato di sorveglianza - Sussistenza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di rimedi conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, appartiene al magistrato di sorveglianza e non al giudice civile la competenza a provvedere sull'istanza risarcitoria presentata ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen. dal detenuto condannato all'ergastolo che promuova l'azione durante la detenzione, non assumendo rilievo, ai fini del riparto di competenza, l'impraticabilità in tal caso del rimedio in forma specifica consistente nella riduzione della pena. (In motivazione la Corte ha richiamato la sentenza Corte cost. n. 204 del 2016).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)