Sez. 1, Sentenza n. 38801 del 19/07/2016 Cc. (dep. 19/09/2016) Rv. 268117 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Azione risarcitoria ai sensi dell'art. 35 ter ord. pen. - Competenza - Magistrato di sorveglianza - Perdurante stato di carcerazione del richiedente - Necessità - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, presupposto necessario per radicare la competenza del Magistrato di sorveglianza è il perdurante stato di restrizione del richiedente. (Fattispecie, nella quale la Corte, nell'annullare senza rinvio l'impugnato provvedimento del Magistrato di sorveglianza di inammissibilità della domanda risarcitoria, ha ritenuto che la scarcerazione nelle more del giudizio del ricorrente avesse comportato il trasferimento della competenza in capo al giudice civile e il conseguente onere per l'interessato di adire quest'ultimo per conseguire il ristoro patrimoniale del pregiudizio subito).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 117 CORTE COST., Decreto Legge 26/06/2014 num. 92 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/2000 num. 230 art. 69, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)