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Sez. 5, Sentenza n. 15758 del 19/09/2012 (Rv. 623954 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE | Esimente della buona fede dell'importatore - Art. 220 Regolamento CEE n. 2913 del 1992 - Rilevanza - Limiti - Situazione inesatta riferita dall'esportatore - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623954-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE

La buona fede dell'importatore, il quale abbia confidato nella genuinità dei certificati di circolazione di merci importate in regime preferenziale rilasciati dall'esportatore, non lo esime dal pagamento del dazio effettivamente dovuto, ma rileva solo se sussistono gli altri presupposti richiesti dall'art. 220 del Regolamento CEE del Consiglio del 12 ottobre 1992, n. 2913: invero, egli è il dichiarante della merce importata, onde, anche se questa sia accompagnata da certificati inesatti o falsificati a sua insaputa, la Comunità europea non è tenuta a subire le conseguenze di comportamenti scorretti dei fornitori dei suoi cittadini, che rientrano invece nel rischio dell'attività commerciale, contro il quale gli operatori economici possono premunirsi, nell'ambito dei loro rapporti negoziali. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha sottolineato che il ricorrente aveva un'elevata possibilità di premunirsi dal rischio di scorrettezza dei fornitori, trattandosi di società operante da molti anni nel settore della maglieria di pregio).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 220

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)