Sez. 5, Sentenza n. 13483 del 27/07/2012 (Rv. 623709 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE | Certificato inesatto rilasciato da paese terzo - Fatto imputabile all'esportatore - Onere della prova - Gravante sulle autorità doganali - Fondamento - Limiti - Impossibilità di fornire la prova per fatto dell'esportatore.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE
In tema di tributi doganali, spetta all'Amministrazione finanziaria fornire la prova che il rilascio di certificati inesatti sull'origine preferenziale di una merce da parte delle autorità del paese terzo (cd. certificati "EUR.1) sia avvenuto per fatto imputabile all'inesatta presentazione della situazione da parte dell'esportatore - con conseguente esclusione dell'errore "attivo" dell'autorità competente quale causa che esime dalla contabilizzazione "a posteriori", e, quindi, anche della rilevanza della protesta di buona fede dell'importatore -, in conformità delle regole tradizionali di ripartizione dell'onere della prova. Tuttavia, ove tale dimostrazione non sia possibile per fatto dell'esportatore stesso (nella specie, per la mancata conservazione della documentazione giustificativa), è il debitore a dover provare che i certificati rilasciati dalle autorità dei paesi terzi sono fondati su un'esatta rappresentazione di quei fatti.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 220, Regolam. Consiglio CEE 16/11/2000 num. 2700, Regolam. Consiglio CEE 23/04/2008 num. 450 art. 186
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)