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Sez. 5, Sentenza n. 5199 del 01/03/2013 (Rv. 625740 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE | Certificato EUR.1 di origine della merce rivelatosi falso - Conseguenze negative a carico della Unione Europea - Inconfigurabilità - Ragioni - Esimente della buona fede dell'importatore ex art. 220 Regolamento CEE n. 12 ottobre 1992, n. 2913 - Rilevanza - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625740-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE

In tema di tributi doganali, e con riguardo all'esenzione dai dazi in virtù della dichiarazione di origine delle merci (nella specie, aglio fresco dalla Giordania), a fronte dell'accertata falsità dei certificati EUR.1 di origine preferenziale, l'Unione Europea non è tenuta a subire le conseguenze di comportamenti scorretti dei fornitori dei suoi cittadini, rientranti nel rischio dell'attività commerciale, e contro i quali gli operatori economici ben possono premunirsi nell'ambito dei loro rapporti negoziali, restando irrilevante la buona fede dell'importatore, salvo che ricorrano gli altri presupposti richiesti dal paragrafo b] dell'art. 220 del Regolamento CEE del 12 ottobre 1992, n. 2913, in considerazione dell'obbligo sul medesimo gravante - di diligenza qualificata e da ragguagliarsi, ex art. 1176, secondo comma, cod. civ., alla natura dell'attività esercitata - di vigilare sull'esattezza dell'informazione fornita alle autorità dello Stato di esportazione dall'esportatore, al fine di evitare abusi.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 220, RAC [ rnc: art = 0239 00, dat = 1992 10 12, gen = RG, num = 2913, sp = RAC], Cod. Civ. art. 1176

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)