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Sez. 5, Ordinanza n. 486 del 16/02/1996 Cc. (dep. 12/03/1996) Rv. 204488 - 01

Termini processuali - Sospensione nel periodo feriale | Art. 240 bis disp. att. cod. proc. pen. - Processi con imputati detenuti - Non operatività della sospensione - Condizione: rinuncia dell'imputato o del difensore - Giudizio direttissimo davanti al pretore - Mancanza di rinuncia - Operatività della sospensione - Fattispecie: applicazione della pena richiesta ai sensi dell'art. 566, ottavo comma cod. proc. pen..
Stato
decisa il 1996-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204488-01

Termini processuali - Sospensione nel periodo feriale

L'art. 240 bis disp. att. cod. proc. pen., che ha sostituito l'art. 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, dispone che la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione stessa. Pertanto, quest'ultima si applica anche al giudizio direttissimo che si svolge davanti al pretore, in mancanza della suddetta rinuncia. (Fattispecie nella quale l'imputato, in sede di giudizio direttissimo, aveva chiesto l'applicazione della pena, alla stregua dell'art. 566, ottavo comma cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 566 com. 8 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 566 com. 8 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 240 bis, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 240 bis, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)