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Sez. 5, Sentenza n. 32363 del 01/07/2002 Ud. (dep. 30/09/2002) Rv. 222620 - 01

TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE | Rinuncia dell'indagato in stato di custodia cautelare - Rinuncia tacita - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222620-01

TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE

La deroga alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale è prevista nell'interesse esclusivo dell'indagato (o dell'imputato) che si trovi in stato di custodia cautelare ed è preordinata alla rapida definizione del giudizio, in correlazione con la tutela della libertà personale, con la conseguenza che spetta all'indagato ed al suo difensore il diritto di rinunciare alla sospensione dei termini e consentire al giudice di procedere anche durante il periodo feriale. Detta rinuncia può essere anche tacita quando possa essere desunta da condotte ed iniziative implicitamente significative della volontà dell'indagato di rinunciare alla sospensione dei termini. (Nella specie la tacita rinuncia è stata desunta nell'ipotesi in cui, validamente notificato l'avviso, ex art. 415 bis cod. proc. pen., alla persona sottoposta alle indagini, quest'ultima abbia fatto richiesta di essere sottoposta ad interrogatorio, presentandosi al P.M., accompagnata dal difensore, in periodo di sospensione feriale).

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 415 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 416 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 240 com. 2, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 240 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)