Sez. 1, Sentenza n. 19465 del 05/05/2008 Cc. (dep. 15/05/2008) Rv. 240292 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Indiziati d'appartenenza ad associazioni di tipo mafioso - Confisca disposta ai sensi dell'art. 2 ter L. n. 575 del 1965 - ModalitĂ per far valere l'inefficacia della confisca da parte del terzo estraneo al procedimento di prevenzione - Incidente d'esecuzione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE
La legittimazione a proporre istanza di revoca del provvedimento di confisca disposto ai sensi dell'art. 2-ter, comma terzo, L. 31 maggio 1975 n. 575 (disposizioni contro la mafia) spetta solo a chi abbia partecipato al procedimento di prevenzione, mentre colui che non vi ha preso parte può far valere l'inefficacia della confisca nei suoi confronti soltanto mediante incidente d'esecuzione. Ne consegue che l'istanza di dissequestro avanzata dal terzo estraneo al procedimento di prevenzione rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)