Sez. 2, Sentenza n. 4961 del 26/01/2016 Cc. (dep. 08/02/2016) Rv. 266377 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Ordinanza del Tribunale emessa ai sensi degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen. - Termine per il deposito - "Dies a quo" - Individuazione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE
In materia di impugnazione di misure cautelari personali, il termine di "trenta giorni dalla decisione", indicato per il deposito dell'ordinanza del tribunale del riesame dagli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., novellati dalla legge 16 aprile 2015 n.47, decorre dalla data della deliberazione in camera di consiglio attestata nel dispositivo e non dalla eventuale diversa data del deposito in cancelleria del dispositivo medesimo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 com. 2, Legge 16/04/2015 num. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)