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Sez. 2, Sentenza n. 38154 del 14/10/2025 Cc. (dep. 24/11/2025) Rv. 288850-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Decisione sulla richiesta di riesame - Termine per il deposito della motivazione dell'ordinanza - "Dies a quo" - Individuazione.
Stato
decisa il 2025-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288850-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE

In tema di impugnazioni cautelari personali, il termine entro cui deve essere depositata la motivazione dell'ordinanza che definisce il procedimento di riesame, la cui inosservanza determina, ex art. 309, comma 10, cod. proc. pen., la perdita di efficacia dell'ordinanza applicativa della misura, decorre dalla pubblicazione del dispositivo, integrata dal deposito attestato dalla cancelleria, e non dalla data della sua deliberazione in camera di consiglio.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)