Sez. L, Sentenza n. 5723 del 19/12/1989 (Rv. 464648 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - ACCERTAMENTO - AZIONE DEL LAVORATORE DURANTE IL RAPPORTO - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - ACCERTAMENTO - AZIONE DEL LAVORATORE DURANTE IL RAPPORTO - AMMISSIBILITÀ.*
È ammissibile anche in costanza del rapporto di lavoro, in quanto fondata su di un idoneo interesse ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ., l'Azione di accertamento del lavoratore intesa ad ottenere il superamento di un oggettivo stato d'incertezza, non altrimenti eliminabile, circa la computabilità o meno di un emolumento (nella specie, del compenso per lavoro straordinario continuativo) nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, cosicché risulti precisata l'entità non solo di pretese già attualmente esperibili (come quella avente ad oggetto anticipazioni sul trattamento suddetto ex art. 2120, sesto comma, cod. civ., nel testo sostituito dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982) ma anche di pretese solo future. (V 5551/84, mass n 432223; (V 6371/80, mass n 410115; (V 4339/80, mass n 408204).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)