diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 7331 del 01/07/1995 (Rv. 493163 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Violazione del codice della strada - Mancata contestazione personale dell'infrazione - Causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento delle sanzioni pecuniarie - Configurabilità - Esclusione - Invalidità dell'ordinanza ingiunzione - Esclusione - Condizione.
Stato
decisa il 1995-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493163-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di violazioni del codice della strada, ai sensi dell'art. 14 della legge24 novembre 1981 n. 689, la mancata contestazione personale dell'infrazione (nella specie, eccesso di velocità rilevato mediante apparecchiature elettroniche), anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento delle correlative sanzioni pecuniarie, e non invalida, perciò, la successiva ordinanza-ingiunzione quando si sia, comunque, proceduto alla notificazione degli estremi della violazione nel termine prescritto.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, DPR 15/06/1959 num. 393 art. 140 CORTE COST., Cod. Strada art. 140 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)