Sez. 1, Sentenza n. 11119 del 23/12/1994 (Rv. 489389 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Violazioni del codice della strada - Mancata contestazione personale dell'infrazione - Causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento delle sanzioni pecuniarie - Configurabilità - Esclusione - Invalidità dell'ordinanza ingiunzione - Esclusione - Condizione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
In tema di violazioni del codice della strada, ai sensi dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689, la mancata contestazione personale dell'infrazione (nella specie, eccesso di velocità rilevato mediante apparecchiature elettroniche), anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento delle correlative sanzioni pecuniarie, e non invalida, per ciò, la successiva ordinanza-ingiunzione quando siasi, comunque, proceduto alla notificazione degli estremi della violazione nel prescritto termine.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 103 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 103 CORTE COST., Cod. Strada art. 140 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 140 CORTE COST., Cod. Strada art. 141 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 141 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)