Sez. 3, Sentenza n. 2105 del 01/04/1980 (Rv. 405760 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - LESIONE DEL DIRITTO DI CREDITO - DANNI RISARCIBILI - LESIONE DEL DIRITTO DEL DATORE DI LAVORO ALLE PRESTAZIONI DEL LAVORATORE - DANNO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - LESIONE DEL DIRITTO DI CREDITO - DANNI RISARCIBILI - LESIONE DEL DIRITTO DEL DATORE DI LAVORO ALLE PRESTAZIONI DEL LAVORATORE - DANNO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Qualora il diritto di credito di uno dei soggetti del rapporto contrattuale sia leso dal fatto di un terzo, l'Obbligo del risarcimento ai sensi dell'art 2043 cod civ e limitato - in base al principio stabilito dall'art 1223 cod civ e valido sia per la responsabilita contrattuale che per quella extracontrattuale - ai danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito secondo un rigoroso rapporto di causalita. In particolare, nelle ipotesi d'incidenza del fatto del terzo in un rapporto contrattuale di lavoro - esclusa in ogni caso la risarcibilita, in favore del datore di lavoro, dei danni costituiti dal versamento dei contributi assicurativi e dalla corresponsione al lavoratore, nei giorni di assenza, della retribuzione e dell'indennita integrativa di malattia - deve accertarsi, volta per volta, se la mancata prestazione del lavoratore, ricollegabile in via diretta e immediata al fatto illecito del terzo, abbia, in concreto, dato luogo alla necessita di sostituire il lavoratore assente con altra persona, con relativo sacrificio di natura economica, ovvero all'impossibilita di tale sostituzione, in relazione alla particolare natura ed importanza della prestazione lavorativa venuta meno (definitivamente o temporaneamente), con conseguente grave ed insanabile pregiudizio dell'azienda. (V 1008/72, mass n 357329; (V 174/71, mass nn 349562 e 349559).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)