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Sez. L, Sentenza n. 8369 del 02/08/1999 (Rv. 529171 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE | Prestazioni assistenziali - Eccezione di prescrizione quinquennale - Rilievo d'ufficio della prescrizione decennale - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1999-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529171-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE

In forza della congiunta operatività del criterio in tema di prescrizione estintiva - per cui alla parte spetta solo l'onere di allegare il fatto del decorso del tempo necessario alla maturazione, e non anche quello di specificare le norme applicabili - e del criterio di carattere generale, per cui spetta al giudice la qualificazione dei fatti giuridici addotti dalle parti, ove l'obbligato eccepisca erroneamente la prescrizione quinquennale il giudice ha il potere dovere di rilevare la prescrizione decennale, atteso che il richiamo alla prescrizione breve, non può intendersi (in mancanza di precise indicazioni contrarie) come rinuncia agli effetti del tempo eccedente il quinquennio e che i limiti posti dal principio del contraddittorio e dal principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato vanno riferiti ai fatti e non alle qualificazioni giuridiche.(Principio enunciato in tema di diritto ai ratei dell'assegno ordinario ex art. 13 legge 30 marzo 1971 n. 118).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)