Sez. L, Sentenza n. 13898 del 11/12/1999 (Rv. 532050 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE | Potere di qualificazione del giudice - Deduzione della prescrizione decennale o genericamente della prescrizione senza quantificazione - Potere del giudice di rilevare una prescrizione breve - Sussistenza - Fondamento - Limiti - Deduzione della prescrizione quinquennale - Potere della parte di dedurre successivamente la prescrizione decennale - Esclusione.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE
Nell'ipotesi in cui la parte abbia eccepito la prescrizione decennale (alla quale è parificabile l'ipotesi in cui si sia limitata ad eccepire genericamente la prescrizione, dovendosi in tal caso ritenere che l'eccezione si riferisca alla prescrizione ordinaria decennale, che costituisce nel nostro ordinamento la regola generale), il giudice può ritenere invece che si sia verificata una prescrizione più breve, senza che ciò comporti una violazione del principio dispositivo, sia perché è suo compito la qualificazione giuridica dei fatti, sia perché l'allegazione del decorso del decennio implica l'allegazione di un termine più breve, salvo che si tratti di casi in cui la legge, stabilendo la prescrizione breve, abbia anche dettato particolari disposizioni per la sospensione o l'interruzione. Viceversa, nel caso in cui la parte abbia eccepito dapprima una prescrizione quinquennale, così limitando a tale periodo la correlata difesa della controparte, deve reputarsi inammissibile la successiva qualificazione della prescrizione come decennale (sulla base di tali principi, la Suprema Corte ha ritenuto inammissibile la deduzione per la prima volta in appello della prescrizione decennale, in un caso in cui in primo grado la parte si era limitata ad eccepire la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)