Sez. L, Sentenza n. 9825 del 26/07/2000 (Rv. 538836 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE | Elementi costitutivi - Manifestazione della volontà di avvalersi dell'estinzione del credito a causa del decorso del tempo - Rilevanza - Specificazione dei crediti o loro parte oggetto dell'eccezione - Inclusione - Indicazioni della parte circa la durata della prescrizione applicabile - Irrilevanza - Individuazione da parte del giudice della prescrizione effettivamente applicabile - Ammissibilità.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE
Elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione è la manifestazione in modo non equivoco della volontà della parte di far valere l'estinzione, a causa del decorso del tempo, del credito o dei crediti nei suoi confronti azionati; conseguentemente, mentre rileva la precisazione della parte circa i crediti o le loro parti effettivamente investiti dall'eccezione, il riferimento al termine - quinquennale, decennale, ecc. - ha il valore di mera prospettazione di una tesi giuridica, che non vincola il giudice circa l'individuazione del tipo di prescrizione estintiva effettivamente applicabile, che è uno solo per legge in ogni situazione, escluso ogni potere dispositivo dell'interessato al riguardo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2936, Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2934
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)