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Sez. 3, Sentenza n. 4285 del 12/12/1996 Cc. (dep. 28/02/1997) Rv. 206939 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE | Tribunale del riesame - Cognizione - Limiti - Esigenze individuate nell'atto originario dalle P.M. - Pericolo di fuga - Valutazione - Già effettuata dal G.I.P. - Presupposto.
Stato
decisa il 1996-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206939-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE

La disposizione di cui all'art. 309, comma secondo periodo, cod. proc. pen. - secondo la quale il tribunale del riesame ha il potere di confermare il provvedimento portato alla sua cognizione anche "per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione" - deve essere interpretata nel senso che tale organo ha la stessa cognizione del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato ma pur sempre nei limiti delle specifiche esigenze cautelari individuate nello originario atto di impulso del P.M.. La Corte ha precisato che, il Tribunale del riesame - agli effetti dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett b), cod. proc. pen. - può tenere conto della situazione di latitanza intervenuta dopo l'emissione dell'ordinanza restrittiva solo allorquando sia stato effettuato dal G.I.P. il giudizio prognostico sul pericolo di fuga addotto dal P.M..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9, Cod. Proc. Pen. art. 274 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)