Sez. 6, Sentenza n. 26458 del 12/03/2014 Cc. (dep. 18/06/2014) Rv. 259976 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE | Esigenze individuate nella ordinanza applicativa - Vincolo per il Tribunale - Insussistenza.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE
In materia di impugnazioni contro provvedimenti "de libertate", il Tribunale della libertà , investito in sede di riesame o di appello del tema relativo alla insussistenza della esigenza cautelare ritenuta nella ordinanza, ha il potere di confermare la misura cautelare per esigenze diverse da quelle poste alla base della sua applicazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)