Sez. 1, Sentenza n. 43014 del 11/10/2005 Cc. (dep. 28/11/2005) Rv. 232707 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - riesame - decisione - IN GENERE | Esigenze individuate nella ordinanza applicativa - Vincolo per il Tribunale - Insussistenza.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - riesame - decisione - IN GENERE
Le esigenze cautelari previste dall'art. 274 cod. proc. pen. sono valutabili dal Tribunale del riesame nel senso che lo autorizzano da un lato ad annullare o riformare il provvedimento in senso favorevole all'indagato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell'atto di impugnazione, dall'altro a confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento, ad esempio sostituendo l'esigenza di tutela della collettività a quella di natura istruttoria individuata dal Gip..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)