Sez. 1, Sentenza n. 5128 del 22/05/1998 (Rv. 515715 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Assunzione di prove - Provvedimenti relativi emanati dal giudice di appello in forma di ordinanza collegiale - Impugnazione con ricorso straordinario per Cassazione - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
Il provvedimento con il quale il giudice di appello disponga, in forma di ordinanza collegiale, ex art. 356 cod. proc. civ., circa l'assunzione dei mezzi di prova (nella specie, circa l'ammissibilità di un giuramento decisorio) conserva il suo carattere meramente ordinatorio anche sotto il profilo sostanziale, è modificabile e revocabile dallo stesso collegio, non pregiudica la successiva decisione della causa e non è, pertanto, suscettibile di impugnazione con il ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 356, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)