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Sez. 1, Sentenza n. 5128 del 22/05/1998 (Rv. 515715 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Assunzione di prove - Provvedimenti relativi emanati dal giudice di appello in forma di ordinanza collegiale - Impugnazione con ricorso straordinario per Cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1998-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515715-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE

Il provvedimento con il quale il giudice di appello disponga, in forma di ordinanza collegiale, ex art. 356 cod. proc. civ., circa l'assunzione dei mezzi di prova (nella specie, circa l'ammissibilità di un giuramento decisorio) conserva il suo carattere meramente ordinatorio anche sotto il profilo sostanziale, è modificabile e revocabile dallo stesso collegio, non pregiudica la successiva decisione della causa e non è, pertanto, suscettibile di impugnazione con il ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 356, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)