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Sez. 3, Sentenza n. 24208 del 14/11/2006 (Rv. 593333 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - DOPO LA CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE | E prima della pubblicazione della sentenza - Notificazione della sentenza a cura di uno soltanto degli eredi - Idoneità a far decorrere il termine breve di impugnazione - Fondamento - Conseguenze - Disciplina.
Stato
decisa il 2006-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593333-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - DOPO LA CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

Nel caso di morte della parte costituita nel processo, che sia avvenuta nel periodo di tempo compreso tra l'udienza di discussione e la pubblicazione della sentenza, e questa sia stata notificata alla controparte soccombente ad istanza di uno soltanto degli eredi, in tale qualità, il termine breve di impugnazione decorre, in virtù del principio di unitarietà dello stesso, nei confronti di tutti gli eredi dalla data di detta notificazione, quando, come nella specie, (in cui era stata definita, in primo grado, una controversia per il pagamento dei canoni di locazione dell'immobile, del quale era stato proprietario il "de cuius"), la decisione incida su un unico rapporto giuridico sostanziale, ovvero ricorrano altre ipotesi di litisconsorzio necessario. Nè in contrario rileva che la relata di notificazione della sentenza rechi le indicazioni necessarie per proporre l'impugnazione nei confronti di uno solo degli eredi, e non di tutti, in quanto la regola dell'effetto conservativo del gravame comporta che, nell'ipotesi di cause inscindibili, la proposizione dell'impugnazione nei confronti di una sola parte vale ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, permettendo la conservazione del potere di impugnazione nei confronti degli altri eredi, ove alla proposizione stessa segua l'integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)