Sez. 3, Sentenza n. 7023 del 21/06/1995 (Rv. 492985 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE | Morte della parte prima della pubblicazione della sentenza - Notificazione della sentenza da parte degli eredi - Appello notificato alla parte deceduta presso il procuratore, anziché agli eredi - Nullità - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE
Con riguardo alla morte della parte dopo l'udienza di discussione e prima della pubblicazione della sentenza, ove dagli eredi si proceda alla notificazione della sentenza alla controparte, la dichiarazione della morte fatta nell'istanza di notificazione e riportata nella relata dell'ufficiale giudiziario, implica la nullità dell'atto d'appello notificato alla parte deceduta presso il suo procuratore anziché ai suoi eredi, per errata identificazione del soggetto passivo della "vocatio in ius", sempreché nella relata si rinvengano tutte le indicazioni necessarie per la notifica dell'impugnazione stessa agli eredi, perché altrimenti il destinatario dell'atto non è posto in condizione di conoscere compiutamente i soggetti che nella nuova situazione gli si contrappongono, sicché nella descritta ipotesi egli dovrà per suo conto accertare l'identità degli eredi o almeno completarne l'identificazione, anche attraverso i dati relativi al luogo di residenza e quindi procedere a notificare loro l'impugnazione in forma personale nel termine annuale di decadenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 225, Cod. Proc. Civ. art. 227, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)