Sez. L, Sentenza n. 6500 del 03/11/1983 (Rv. 431227 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RIMBORSI A PIÈ DI LISTA - CONTRIBUZIONE ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE - ESENZIONE - DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE VIVE SOSTENUTE - NECESSITÀ - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RIMBORSI A PIÈ DI LISTA - CONTRIBUZIONE ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE - ESENZIONE - DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE VIVE SOSTENUTE - NECESSITÀ - LIMITI.*
L'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (come già l'art. 27 del d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797), nell'esentare dalla contribuzione assistenziale e previdenziale i "rimborsi a piè di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione di lavoro", non contiene una definizione precisa del "rimborso a piè di lista", ma si rifà alla nozione che di esso può trarsi dalla pratica e dalla tecnica amministrativa aziendale. Alla stregua di tale nozione, il principio che le spese vive sostenute dal lavoratore debbono essere, ordinariamente, documentate incontra un limite nella documentabilità delle stesse spese, la quale è da intendersi in senso non assoluto ma relativo agli Usi generalmente praticati, con la conseguenza che la documentazione non è necessaria nei casi (che restano affidati alla correttezza del dipendente) di piccole spese (per mance, taxi, parcheggi ecc.) oggettivamente non documentabili o di altre spese per le quali la documentazione - pur possibile - non è usualmente richiesta in ragione della loro non rilevante consistenza. (V 4198/80, mass n 408070; (V 1342/77, mass n 385051).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)