Sez. 2, Sentenza n. 32569 del 16/06/2023 Ud. (dep. 26/07/2023) Rv. 284980 - 03
PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE | Intercettazioni di conversazioni tra soggetti affiliati ad associazione di tipo mafioso - Dati appresi da altre persone - Disciplina delle dichiarazioni "de relato" ex art. 195 cod. proc. pen. - Applicabilità - Esclusione - Valutazione - Criteri.
PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE
In tema di prove, nel caso in cui una conversazione intercettata, intercorsa tra soggetti affiliati ad un'associazione di tipo mafioso, sia relativa, in parte, a dati appresi da altre persone, il giudice, pur non essendo tenuto ad applicare la disciplina di cui all'art. 195 cod. proc. pen., deve valutare rigorosamente la genuinità delle affermazioni captate e, laddove persistano dubbi, deve individuare elementi di riscontro.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)