Sez. 1, Sentenza n. 7606 del 01/09/1994 (Rv. 487807 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI | Immobile espropriando - Cessione volontaria - Corrispettivo fissato in rispondenza dell'indennità di cui agli artt. 1 e segg. legge n. 385 del 1980 - Integrazione - Previsione - Controversia inerente a tale integrazione - Pendenza - Nuova disciplina ex art. 5 bis del D.L. n. 333 del 1992 - Applicabilità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI
Qualora la cessione volontaria dell'immobile espropriando, dietro un corrispettivo fissato in rispondenza dell'indennità di cui agli artt. 1 e segg. della legge 29 luglio 1980 n. 385, preveda una integrazione di tale corrispettivo, in relazione non soltanto ai conguagli indennitari preannunciati da tali norme (eventualità venuta meno a seguito della dichiarazione d'illegittimità di esse resa dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 223 del 1983), ma, più in generale, mediante recepimento dei successivi mutamenti del quadro normativo, la clausola medesima, in pendenza di controversia inerente a detta integrazione, e con riferimento ad area edificabile, rende applicabile l'art. 5 bis del D.L. 11 luglio 1992 n. 333, inserito dalla legge di conversione 8 agosto 1992 n. 359, e, pertanto, implica che l'integrazione medesima deve essere riconosciuta se e nei limiti in cui quel prezzo risulti inferiore all'indennità espropriativa contemplata dalla disciplina sopravvenuta.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST., Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)