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Sez. 3, Sentenza n. 2439 del 08/04/1986 (Rv. 445550 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO - RIGETTO DELLA ISTANZA - CONDANNA ALLE SPESE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445550-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO - RIGETTO DELLA ISTANZA - CONDANNA ALLE SPESE - AMMISSIBILITÀ.*

In forza dell'art. 91 cod. proc. civ., secondo il quale il giudice con la "sentenza che chiude il processo condanna la parte soccombente al rimborso delle spese", il criterio della soccombenza non va collegato alla definitività del provvedimento che chiude il processo, bensì all'esito della contesa tra le parti in relazione alla decisione del giudice adito, a prescindere dal fatto che la stessa sia destinata a passare in cosa giudicata. Tale norma, pertanto, ricomprende nella sua disciplina anche le ordinanze emesse nei procedimenti a cognizione sommaria, instaurati ex art. 700 cod. proc. civ., che si concludono con il rigetto della richiesta di provvedimento urgente, comportando ciò il venir meno del rapporto strumentale e di continuità tra la fase di urgenza e quella di cognizione (che invece segue e completa il giudizio nei casi di emanazione di una qualsiasi misura cautelare). (V 6066/83, mass n 430871; (V 4823/81, mass n 415532).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)