Sez. 6, Sentenza n. 1308 del 26/03/1996 Cc. (dep. 21/05/1996) Rv. 204849 - 01
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Istanza di affidamento in prova al servizio sociale - Sospensione dell'esecuzione della pena - Presupposto: inesistenza di provvedimenti custodiali in atto - Sussistenza della custodia cautelare o degli arresti domiciliari - Difetto del presupposto.
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)
Ai fini della sospensione dell'esecuzione della pena in seguito alla presentazione dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47, quarto comma legge 26 luglio 1975, n. 354, è necessario che non sussistano provvedimenti custodiali (relativi al reato oggetto della sentenza di condanna) alla data di formazione del giudicato e del titolo esecutivo. Tali provvedimenti comprendono non solo l'applicazione della custodia in carcere, ma anche quella degli arresti domiciliari.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 284 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 285, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)