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Sez. 5 - , Sentenza n. 22065 del 06/07/2020 Cc. (dep. 23/07/2020) Rv. 279447 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE | Indagato alloglotta che non conosce la lingua italiana - Traduzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare - Mancanza - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279447-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE

La mancata traduzione nella lingua nota all'indagato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale non ne determina l'invalidità e comporta soltanto che i termini per l'eventuale impugnazione decorrono dal momento in cui l'indagato abbia avuto effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento. (Fattispecie relativa alla ordinanza di ripristino dell'originaria misura cautelare custodiale, emessa dal tribunale del riesame in accoglimento dell'appello del pubblico ministero).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)