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Sez. 1, Sentenza n. 29253 del 04/06/2024 Cc. (dep. 18/07/2024) Rv. 286610-01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Sentenza - Traduzione disposta dal giudice, ma non effettuata - Conseguenze - Mancata decorrenza dei termini per impugnare - Oneri sollecitatori a carico dell’imputato alloglotto - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-06-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286610-01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE

In tema di traduzione degli atti nella lingua nota all'imputato alloglotto, all'omessa traduzione della sentenza, disposta dal giudice ma non effettuata, consegue il mancato decorso dei termini per l'impugnazione proponibile dall'imputato, senza alcun onere a carico di quest'ultimo di assumere iniziative finalizzate a far cessare l'inerzia dell'amministrazione. (Fattispecie relativa ad ordinanza - annullata dalla Corte - con la quale il giudice dell'esecuzione aveva rigettato la richiesta dell'imputato alloglotto di dichiarare non esecutiva la sentenza, ritenendo che lo stesso, allo spirare dei termini per impugnare, avrebbe dovuto tempestivamente chiedere di essere restituito negli stessi ex art. 175 cod. proc. pen., deducendo l'omissione).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)