Sez. 3, Sentenza n. 4972 del 18/08/1988 (Rv. 459793 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - MANCATA OCCUPAZIONE CONTINUATIVA DELL'IMMOBILE DA PARTE DEL CONDUTTORE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - MANCATA OCCUPAZIONE CONTINUATIVA DELL'IMMOBILE DA PARTE DEL CONDUTTORE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Ai fini dell'applicabilità dell'art. 59 n. 7 della legge n. 392 del 1978 - che, per le locazioni abitative in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge, consente il recesso del locatore quando il conduttore abbia sublocato almeno parzialmente l'immobile e non lo occupi nemmeno in parte con continuità - seppure non sia necessaria la continua presenza del conduttore nell'immobile locato, non può tuttavia ritenersene giustificata l'assenza nel caso di trasferimento all'estero, per ragioni di lavoro e per un lungo arco di tempo, implicando un siffatto comportamento il venir meno del soddisfacimento della primaria esigenza abitativa nell'alloggio locato, ancorché il conduttore ne usufruisca nei saltuari rientri in Italia per le vacanze od anche per trasferte di lavoro. (Conf 6338/85, mass n 443432; (Conf 3497/84, mass n 435509; (Conf 3282/82, mass n 421243).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 n. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)